1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata «Agenzia per la valorizzazione dell'antico percorso della Via Francigena Spa», di seguito detta «Agenzia», con sede in Roma, avente ad oggetto la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale, artistico e paesaggistico dell'area territoriale attraversata dall'antico percorso della «Via Francigena» e dalle antiche «Vie del Cammino». L'Agenzia cura la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di specifiche iniziative finalizzate al finanziamento di progetti per il recupero, la valorizzazione, la manutenzione e la promozione del patrimonio storico-culturale e ambientale, nonché di iniziative e progetti volti alla riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente, anche mediante opportune azioni di promozione turistica dell'area attraversata dalla «Via Francigena» e dalle antiche «Vie del Cammino». L'Agenzia opera nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali e delle competenze delle amministrazioni preposte al vincolo, ove esistente. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della società sono esenti da imposte e tasse.
2. Il capitale sociale iniziale dell'Agenzia non può essere inferiore a 8 milioni di euro ed è sottoscritto per la metà dal Ministero per i beni e le attività culturali, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, regioni, province, enti locali e comunità montane e soggetti privati.
1. Al fine di assicurare l'attuazione delle finalità della presente legge nel pieno rispetto delle caratteristiche storico-culturali e religiose dei percorsi interessati dagli interventi di valorizzazione, è costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Comitato scientifico per la Via Francigena e per le antiche Vie del Cammino, di seguito denominato «Comitato», composto da esperti di chiara fama e docenti universitari di alta qualificazione
1. L'Agenzia definisce, sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni e dei soggetti interessati, il piano degli interventi concernenti la valorizzazione dell'antico percorso della «Via Francigena» e delle antiche «Vie del Cammino». Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il piano può essere modificato e integrato annualmente, anche sulla base dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6 e 7.
2. Il piano indica per ciascun intervento:
a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati, le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;
b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle eventualmente occorrenti per le finalità di cui al comma 6 e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;
c) i termini entro i quali devono essere perfezionati, d'intesa con le amministrazioni
d) i tempi entro i quali le opere, nel rispetto della normativa vigente, devono essere completate e rese pienamente funzionali.
3. Qualora non vengano rispettati i termini di cui alle lettere c) e d) del comma 2, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione del piano di cui al comma 1, l'Agenzia delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi.
4. L'Agenzia può attribuire ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.
5. Agli interventi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Fermo restando il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, disposto dall'articolo 6, comma 5, della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, il piano indica, inoltre, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
6. L'Agenzia stabilisce i criteri e le modalità a cui devono attenersi i soggetti di cui al comma 2, lettera a), per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, quantitativo e qualitativo, degli interventi.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti assicura il monitoraggio e la vigilanza sull'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
8. I soggetti di cui al comma 2, lettera a), possono attribuire le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al provveditorato regionale
1. Il piano di cui all'articolo 3 persegue le seguenti finalità:
a) coordinamento degli interventi di enti locali, soggetti privati, enti pubblici ed ecclesiastici nonché delle iniziative sul territorio finalizzate alla valorizzazione della «Via Francigena» e delle «Vie del Cammino»;
b) qualificazione della rete di informazione e accoglienza attrezzata lungo i percorsi;
c) studio e realizzazione di una segnaletica continua;
d) verifica e monitoraggio degli interventi attuati a livello locale;
e) coordinamento della promozione turistica sui mercati interno ed estero, sensibilizzazione e formazione rivolte a operatori, guide e addetti all'informazione turistica;
f) sostegno alla qualificazione dei servizi offerti da consorzi turistici e altri soggetti, favorendo anche l'utilizzo della bioarchitettura e delle fonti di energia rinnovabili;
g) progettazione, realizzazione e sviluppo di circuiti di vie verdi e ippovie lungo i percorsi;
h) valorizzazione e promozione dei circuiti di cui alla lettera g), nonché della connessa ricettività sostenibile, in coordinamento con le reti nazionali ed europee aventi analoghe caratteristiche.
1. Il piano di cui all'articolo 3, nel pieno rispetto della normativa vigente a tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, prevede in particolare le seguenti misure, da attuare d'intesa con le amministrazioni competenti:
a) conservazione dei percorsi storici, tratturi e altri itinerari, con individuazione delle direttrici e dei percorsi delle antiche vie e sentieri dei pellegrini sulla base degli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 2;
b) realizzazione parallela, ove possibile, di percorsi naturali attrezzati dedicati alla mobilità non motorizzata, ciclistica, pedonale e ippica, in connessione con i
c) predisposizione di percorsi principali e secondari, prevalentemente attraverso interventi per la salvaguardia e il ripristino dei tracciati preesistenti;
d) manutenzione e adeguamento delle aree di sosta attrezzate esistenti, con recupero dei manufatti dismessi;
e) apposizione di una tabellazione leggera lungo i percorsi;
f) restauro scientifico e risanamento conservativo degli immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica e privata, anche a fini di tutela del paesaggio e di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento di interventi già effettuati nonché all'arricchimento e all'efficace integrazione dei circuiti già utilizzabili;
g) manutenzione, conservazione e perfezionamento della sicurezza, al fine di incrementare le possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sul territorio interessato dai tracciati;
h) manutenzione, recupero e ricostruzione, anche, ove possibile, in forma ciclabile o pedonale, di tratte di percorso dell'antico tracciato, anche in interconnessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti, favorendone e migliorandone la percorribilità a fini escursionistici;
i) miglioramento della ricettività turistica ecosostenibile, con priorità agli interventi di completamento e manutenzione di strutture già esistenti e funzionanti;
l) recupero di aree degradate collegate ai percorsi;
m) attività di informazione, comunicazione, ricerca e documentazione sulla «Via Francigena» e sulle «Vie del Cammino», in coordinamento con analoghe iniziative di altri Paesi europei.
1. La realizzazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 3 può essere attuata con modalità di project financing secondo la procedura di cui agli articoli 37-bis, 37-ter, 37-quater e 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. A tal fine l'Agenzia effettua una ricognizione delle entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati, individuando le opere suscettibili di gestione economica e verificando la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing, in modo da consentire ai soggetti privati interessati di promuovere la realizzazione di opere a mezzo di concessione o altra forma di partenariato pubblico-privato, in base a quanto stabilito dalla citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 3, l'Agenzia è autorizzata a contrarre mutui quindicennali, fino all'importo di 525 milioni di euro, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4.
2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, anche di nuova istituzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con successivi decreti, le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali a quelli delle amministrazioni stesse.